FAQ – Domande frequenti

Dove si trova Deneforma?

La nostra sede operativa si trova in via Postumia Ovest 153 a Olmi di San Biagio di Callalta. Possiamo ospitare fino a 30 persone e, su richiesta, organizziamo corsi direttamente nella tua azienda.

In che zona opera Deneforma?

Operiamo in tutta la provincia di Treviso, Venezia e Pordenone.

Seguite tutta la sicurezza aziendale?

Sì, offriamo un servizio completo: DVR, RSPP, formazione e aggiornamenti normativi in ogni fase di vita della tua azienda. Forniamo supporto anche in caso di controlli.

Fate anche prove di evacuazione antincendio?

Sì, organizziamo simulazioni pratiche per preparare il personale a gestire emergenze reali.

Perché dovrei affidarmi a Deneforma?

Abbiamo sviluppato un protocollo unico che verifica ogni aspetto delle procedure aziendali, riducendo a zero il margine di errore umano e operativo. La sicurezza non è un intervento una tantum. Offriamo un servizio continuativo che integra formazione, consulenza e aggiornamenti normativi costanti. Siamo al tuo fianco affinché la sicurezza diventi un vero punto di forza strategico per la tua azienda.
I nostri corsi sono esperienze pratiche e coinvolgenti, pensate per lasciare il segno. I tuoi dipendenti non imparano solo cosa fare, ma anche perché farlo e come reagire in modo efficace nelle situazioni di emergenza.

Offrite programmi di assistenza annuali?

Si, offriamo programmi di assistenza annuali.

Qual è il costo di ogni corso?

Per un preventivo contattaci alla mail info@deneforma.it

Quali sono i corsi di sicurezza obbligatori in azienda?

La normativa prevede percorsi formativi obbligatori per tutte le figure del sistema di prevenzione aziendale: Lavoratori (formazione generale e specifica), Preposti, Dirigenti, Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, e gli addetti alle emergenze (Antincendio e Primo Soccorso). Inoltre, è richiesta una specifica abilitazione per gli operatori di attrezzature particolari come muletti, PLE e gru.

Quanto dura la formazione per un lavoratore neoassunto?

La durata complessiva del percorso per i lavoratori dipende dalla classe di rischio dell’azienda (definita dal codice ATECO):
Rischio BASSO: 8 ore (4h Generale + 4h Specifica).
Rischio MEDIO: 12 ore (4h Generale + 8h Specifica).
Rischio ALTO: 16 ore (4h Generale + 12h Specifica). La formazione deve essere completata contestualmente all’assunzione o all’inizio dell’attività lavorativa.

Ogni quanto tempo bisogna rinnovare i corsi (aggiornamento)?

La cadenza dell’aggiornamento varia in base al ruolo:

Lavoratori, Dirigenti e Datori di Lavoro: ogni 5 anni (durata minima 6 ore).
Preposti: ogni 2 anni (durata minima 6 ore).
– Operatori di attrezzature (Muletto, PLE, Gru): ogni 5 anni (durata minima 4 ore pratiche).
– RSPP: ogni 5 anni (40 ore) e ASPP ogni 5 anni (20 ore)

La formazione generale dei lavoratori scade mai?

No. Il modulo di formazione generale (4 ore) costituisce un credito formativo permanente. Una volta acquisito, il lavoratore non deve più ripeterlo, anche se cambia azienda o settore di rischio.

È possibile frequentare i corsi interamente online in E-learning?

L’Accordo 2025 consente l’e-learning solo per determinati moduli:
Sempre consentito: Formazione Generale dei lavoratori, formazione Dirigenti e formazione Datori di Lavoro.
– Limitato: Formazione Specifica dei lavoratori (solo per rischio basso), modulo A per RSPP.
– Vietato: Corsi per Preposti (solo presenza o VCS), moduli pratici delle attrezzature e corsi per spazi confinati

Quali sono i requisiti minimi per la validità dell’attestato?

Per essere valido su tutto il territorio nazionale, l’attestato deve essere rilasciato da un soggetto formatore autorizzato (istituzionale, accreditato o organismo paritetico) e deve contenere i dati del partecipante, la tipologia di corso, la durata, la modalità di erogazione e la firma del legale rappresentante. La frequenza minima richiesta è del 90% delle ore previste.

Che cos’è il DVR e perché è fondamentale per la formazione sicurezza?

Il DVR è il documento che racchiude l’analisi e la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda. Secondo l’Accordo 2025, il DVR è la fonte principale di dati per l’analisi dei fabbisogni formativi: da esso si ricavano gli elementi per definire quali corsi erogare, i contenuti specifici e i piani di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti.

Quando è obbligatorio aggiornare il DVR?

Il DVR non è un documento statico. Deve essere rielaborato o aggiornato in occasione di modifiche significative dell’organizzazione del lavoro, dell’introduzione di nuove tecnologie o attrezzature, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria o l’analisi degli infortuni ne evidenzino la necessità.

Come si usa il DVR per verificare se la formazione è stata efficace?

L’Accordo 2025 suggerisce di utilizzare l’analisi infortunistica aziendale (inclusi i “mancati infortuni” registrati nel processo di valutazione) per confrontare i dati pre e post-formazione. Se l’analisi evidenzia il permanere di carenze, il datore di lavoro deve intervenire con azioni correttive o integrando la valutazione dei rischi.

I contenuti del DVR devono essere comunicati ai lavoratori?

Certamente. Uno degli obiettivi principali della formazione specifica è proprio far conoscere ai lavoratori i rischi riferiti alle loro mansioni individuati nel DVR e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate in azienda.

Chi è l’RSPP?

L’RSPP è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. È la figura che supporta il datore di lavoro nella gestione della sicurezza aziendale, nella valutazione dei rischi e nell’organizzazione delle misure preventive.

Qual è il ruolo del Datore di Lavoro secondo il nuovo Accordo 2025?

Il Datore di Lavoro è il principale responsabile della salute e sicurezza in azienda. Il nuovo Accordo sottolinea il passaggio da una visione puramente formale a una visione sostanziale orientata alla prevenzione. Per la prima volta, l’Accordo definisce l’obbligo di una formazione specifica per tutti i datori di lavoro della durata minima di 16 ore, da completare entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’atto.

Quali sono i compiti principali del Dirigente?

Il Dirigente attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Ha responsabilità penali, civili e amministrative (ai sensi del D.Lgs. 231/2001). La sua formazione (minimo 12 ore) si focalizza su ambiti giuridici, gestionali e sulla valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

Chi è il “Preposto di fatto”?

Si tratta di chi, pur non avendo ricevuto una nomina formale, esercita concretamente i poteri gerarchici di sovraintendenza su altri lavoratori. La legge e il nuovo Accordo prevedono che tali soggetti debbano ricevere la medesima formazione dei preposti nominati.

Cosa deve fare concretamente il Preposto?

Il Preposto è la figura che sovraintende e vigila sulla corretta esecuzione delle attività lavorative da parte dei lavoratori. Tra i suoi nuovi obblighi formativi (12 ore iniziali), spicca l’acquisizione della consapevolezza per interrompere le attività in caso di pericolo o di mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza. Il suo aggiornamento è ora diventato biennale (6 ore).

Qual è la differenza tra RSPP e ASPP nell’organigramma?

L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è la figura che coordina il servizio e deve frequentare i moduli formativi A, B e C (totale minimo 100 ore + eventuali specializzazioni).
L’ASPP (Addetto al Servizio) supporta l’RSPP e necessita solo dei moduli A e B. Entrambi collaborano con il datore di lavoro per individuare i rischi e pianificare la formazione.

Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP?

Sì, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, a condizione che frequenti un percorso formativo specifico. Questo percorso prevede un modulo comune di 8 ore (a cui si accede dopo le 16 ore base da datore di lavoro) e ulteriori moduli tecnici-integrativi per settori come agricoltura, pesca, costruzioni o chimico.

Come interagiscono tra loro queste figure nell’analisi dei rischi?

L’organigramma deve garantire una comunicazione efficace:
Il Datore di Lavoro valuta i rischi e redige il DVR.
Il Dirigente riceve le direttive e organizza i processi.
Il Preposto segnala le carenze e garantisce l’attuazione pratica delle misure.
I Lavoratori hanno il diritto e il dovere di essere formati e di partecipare al sistema di prevenzione.