
FAQ – Domande frequenti
La nostra sede operativa si trova in via Postumia Ovest 153 a Olmi di San Biagio di Callalta. Possiamo ospitare fino a 30 persone e, su richiesta, organizziamo corsi direttamente nella tua azienda.
Operiamo in tutta la provincia di Treviso, Venezia e Pordenone.
Sì, offriamo un servizio completo: DVR, RSPP, formazione e aggiornamenti normativi in ogni fase di vita della tua azienda. Forniamo supporto anche in caso di controlli.
Sì, organizziamo simulazioni pratiche per preparare il personale a gestire emergenze reali.
Abbiamo sviluppato un protocollo unico che verifica ogni aspetto delle procedure aziendali, riducendo a zero il margine di errore umano e operativo. La sicurezza non è un intervento una tantum. Offriamo un servizio continuativo che integra formazione, consulenza e aggiornamenti normativi costanti. Siamo al tuo fianco affinché la sicurezza diventi un vero punto di forza strategico per la tua azienda.
I nostri corsi sono esperienze pratiche e coinvolgenti, pensate per lasciare il segno. I tuoi dipendenti non imparano solo cosa fare, ma anche perché farlo e come reagire in modo efficace nelle situazioni di emergenza.
Si, offriamo programmi di assistenza annuali.
Per un preventivo contattaci alla mail info@deneforma.it
La normativa prevede percorsi formativi obbligatori per tutte le figure del sistema di prevenzione aziendale: Lavoratori (formazione generale e specifica), Preposti, Dirigenti, Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, e gli addetti alle emergenze (Antincendio e Primo Soccorso). Inoltre, è richiesta una specifica abilitazione per gli operatori di attrezzature particolari come muletti, PLE e gru.
La durata complessiva del percorso per i lavoratori dipende dalla classe di rischio dell’azienda (definita dal codice ATECO):
Rischio BASSO: 8 ore (4h Generale + 4h Specifica).
Rischio MEDIO: 12 ore (4h Generale + 8h Specifica).
Rischio ALTO: 16 ore (4h Generale + 12h Specifica). La formazione deve essere completata contestualmente all’assunzione o all’inizio dell’attività lavorativa.
La cadenza dell’aggiornamento varia in base al ruolo:
– Lavoratori, Dirigenti e Datori di Lavoro: ogni 5 anni (durata minima 6 ore).
– Preposti: ogni 2 anni (durata minima 6 ore).
– Operatori di attrezzature (Muletto, PLE, Gru): ogni 5 anni (durata minima 4 ore pratiche).
– RSPP: ogni 5 anni (40 ore) e ASPP ogni 5 anni (20 ore)
No. Il modulo di formazione generale (4 ore) costituisce un credito formativo permanente. Una volta acquisito, il lavoratore non deve più ripeterlo, anche se cambia azienda o settore di rischio.
L’Accordo 2025 consente l’e-learning solo per determinati moduli:
– Sempre consentito: Formazione Generale dei lavoratori, formazione Dirigenti e formazione Datori di Lavoro.
– Limitato: Formazione Specifica dei lavoratori (solo per rischio basso), modulo A per RSPP.
– Vietato: Corsi per Preposti (solo presenza o VCS), moduli pratici delle attrezzature e corsi per spazi confinati
Per essere valido su tutto il territorio nazionale, l’attestato deve essere rilasciato da un soggetto formatore autorizzato (istituzionale, accreditato o organismo paritetico) e deve contenere i dati del partecipante, la tipologia di corso, la durata, la modalità di erogazione e la firma del legale rappresentante. La frequenza minima richiesta è del 90% delle ore previste.
Il DVR è il documento che racchiude l’analisi e la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda. Secondo l’Accordo 2025, il DVR è la fonte principale di dati per l’analisi dei fabbisogni formativi: da esso si ricavano gli elementi per definire quali corsi erogare, i contenuti specifici e i piani di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti.
Il DVR non è un documento statico. Deve essere rielaborato o aggiornato in occasione di modifiche significative dell’organizzazione del lavoro, dell’introduzione di nuove tecnologie o attrezzature, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria o l’analisi degli infortuni ne evidenzino la necessità.
L’Accordo 2025 suggerisce di utilizzare l’analisi infortunistica aziendale (inclusi i “mancati infortuni” registrati nel processo di valutazione) per confrontare i dati pre e post-formazione. Se l’analisi evidenzia il permanere di carenze, il datore di lavoro deve intervenire con azioni correttive o integrando la valutazione dei rischi.
Certamente. Uno degli obiettivi principali della formazione specifica è proprio far conoscere ai lavoratori i rischi riferiti alle loro mansioni individuati nel DVR e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate in azienda.
L’RSPP è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. È la figura che supporta il datore di lavoro nella gestione della sicurezza aziendale, nella valutazione dei rischi e nell’organizzazione delle misure preventive.
Il Datore di Lavoro è il principale responsabile della salute e sicurezza in azienda. Il nuovo Accordo sottolinea il passaggio da una visione puramente formale a una visione sostanziale orientata alla prevenzione. Per la prima volta, l’Accordo definisce l’obbligo di una formazione specifica per tutti i datori di lavoro della durata minima di 16 ore, da completare entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’atto.
Il Dirigente attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Ha responsabilità penali, civili e amministrative (ai sensi del D.Lgs. 231/2001). La sua formazione (minimo 12 ore) si focalizza su ambiti giuridici, gestionali e sulla valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
Si tratta di chi, pur non avendo ricevuto una nomina formale, esercita concretamente i poteri gerarchici di sovraintendenza su altri lavoratori. La legge e il nuovo Accordo prevedono che tali soggetti debbano ricevere la medesima formazione dei preposti nominati.
Il Preposto è la figura che sovraintende e vigila sulla corretta esecuzione delle attività lavorative da parte dei lavoratori. Tra i suoi nuovi obblighi formativi (12 ore iniziali), spicca l’acquisizione della consapevolezza per interrompere le attività in caso di pericolo o di mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza. Il suo aggiornamento è ora diventato biennale (6 ore).
L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è la figura che coordina il servizio e deve frequentare i moduli formativi A, B e C (totale minimo 100 ore + eventuali specializzazioni).
L’ASPP (Addetto al Servizio) supporta l’RSPP e necessita solo dei moduli A e B. Entrambi collaborano con il datore di lavoro per individuare i rischi e pianificare la formazione.
Sì, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, a condizione che frequenti un percorso formativo specifico. Questo percorso prevede un modulo comune di 8 ore (a cui si accede dopo le 16 ore base da datore di lavoro) e ulteriori moduli tecnici-integrativi per settori come agricoltura, pesca, costruzioni o chimico.
L’organigramma deve garantire una comunicazione efficace:
Il Datore di Lavoro valuta i rischi e redige il DVR.
Il Dirigente riceve le direttive e organizza i processi.
Il Preposto segnala le carenze e garantisce l’attuazione pratica delle misure.
I Lavoratori hanno il diritto e il dovere di essere formati e di partecipare al sistema di prevenzione.
